Riconosciuta la condotta antisindacale del dirigente dell’I.C. “Ilaria Alpi” di Ladispoli
La FLC CGIL rende noto che il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, ha accolto integralmente il ricorso ex art. 28 Statuto dei lavoratori promosso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la condotta antisindacale posta in essere dal Dirigente scolastico dell’I.C. “Ilaria Alpi” di Ladispoli, in relazione alla mancata pubblicazione della circolare interna e alla mancata affissione all’albo sindacale dell’assemblea indetta dalla FLC CGIL.
La FLC CGIL è stata rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Americo le cui tesi hanno trovato piena condivisione in sede giudiziale.
Il Tribunale ha qualificato come antisindacale la condotta del Dirigente scolastico che, in violazione dell’art. 20 dello Statuto dei lavoratori e delle previsioni del CCNL Istruzione e Ricerca, non ha provveduto a predisporre e pubblicare la circolare interna relativa all’assemblea sindacale indetta dalla FLC CGIL e ad affiggere la comunicazione all’albo sindacale, impedendo così una corretta informazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’istituto.
Sono state respinte le tesi del Ministero secondo cui l’assemblea avrebbe avuto un oggetto estraneo alle “materie di interesse sindacale e del lavoro” e la prassi del Dirigente scolastico – che subordinava gli adempimenti interni alla pubblicazione da parte dell’Ambito territoriale – sarebbe legittima.
La decisione afferma, invece, che il tema dell’assemblea (referendum sulla giustizia e sue ricadute) rientra pienamente nelle materie di interesse sindacale e del lavoro, che la giurisprudenza interpreta in senso ampio, che nessuna prassi interna può comprimere o ritardare l’esercizio dei diritti sindacali garantiti dalla legge e dal contratto collettivo e che la mancata informazione e la mancata affissione costituiscono una condotta oggettivamente idonea a ledere l’attività sindacale, integrando gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970.
Si tratta di una vittoria significativa per la FLC CGIL, perché ribadisce che il diritto di assemblea e il pieno utilizzo degli strumenti di comunicazione sindacale (circolari interne, albi, bacheche anche informatiche) non sono una concessione discrezionale dei dirigenti, ma diritti esigibili e tutelati anche in via d’urgenza.
La pronuncia del Tribunale di Civitavecchia ha una valenza che va oltre il singolo istituto, poiché conferma che le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca possono indire assemblee anche su temi di rilievo istituzionale e sociale, quando incidono sulle condizioni di lavoro e sulla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, chiarisce che i dirigenti scolastici hanno l’obbligo di dare immediata e corretta attuazione alle richieste di assemblea sindacale senza introdurre condizioni o filtri non previsti da legge o contratto e ribadisce che la violazione degli obblighi di informazione e di affissione può essere censurata con lo strumento del ricorso ex art. 28 L. 300/1970, con ordini giudiziali di cessazione della condotta e misure ripristinatorie, tra cui la pubblicazione del provvedimento nei luoghi di lavoro.
Per la FLC CGIL questa decisione rappresenta un punto fermo nella difesa della libertà sindacale nelle scuole e un riferimento importante per contrastare ogni tentativo di limitare o condizionare l’esercizio dei diritti collettivi.